locazioni concluse dall'usufruttuario continuano alla cessazione dell'usufrutto


 

Cass., 20.07.1991, n. 8113,   Giust. Civ., 1991, I, pag. 2595

 

La norma di cui all'art. 999, c.c., secondo cui le locazioni concluse dall'usufruttuario, in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto,  purché  constino  da  atto  pubblico  o da scrittura privata  di  data certa anteriore, continuano per la durata stabilita (ma  non  oltre  il  quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto), si riferisce  unicamente  ai  contratti di locazione, abbiano ad oggetto immobili urbani o fondi rustici, ma non al contratto di mezzadria che è  contratto  associativo  e non di scambio, disciplinato, sul punto, dall'art. 2160 c.c.

 


 

Trib. Milano, 13.07.1992         Rass. equo canone, 1993, pag. 66

Arch. locazioni, 1992, pag. 808

 

La  durata del contratto di locazione di un immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, stipulato dall'usufruttuario, è efficace nei  confronti  del  nudo proprietario sino alla scadenza del termine legale  di  dodici  anni  a norma dell'art. 27, L. 27.07.1978, n. 392, che è norma speciale   rispetto   all'art.   999, c.c.,  che  limita  l'efficacia contrattuale  al  periodo  massimo  quinquennale  a  decorrere  dalla cessazione dell'usufrutto.