locazioni concluse dall'usufruttuario continuano alla cessazione
dell'usufrutto
Cass.,
20.07.1991, n. 8113, Giust. Civ.,
1991, I, pag. 2595
La norma
di cui all'art. 999, c.c., secondo cui le locazioni concluse dall'usufruttuario,
in corso al tempo della cessazione dell'usufrutto, purché constino da
atto pubblico o da scrittura privata di
data certa anteriore, continuano per la durata stabilita (ma non
oltre il quinquennio dalla cessazione dell'usufrutto),
si riferisce unicamente ai
contratti di locazione, abbiano ad oggetto immobili urbani o fondi
rustici, ma non al contratto di mezzadria che è contratto
associativo e non di scambio,
disciplinato, sul punto, dall'art. 2160 c.c.
Trib. Milano,
13.07.1992 Rass. equo canone,
1993, pag. 66
Arch. locazioni, 1992,
pag. 808
La durata del contratto di locazione di un
immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, stipulato
dall'usufruttuario, è efficace nei
confronti del nudo proprietario sino alla scadenza del
termine legale di dodici
anni a norma dell'art. 27, L.
27.07.1978, n. 392, che è norma speciale
rispetto all'art. 999, c.c.,
che limita l'efficacia contrattuale al
periodo massimo quinquennale a decorrere dalla cessazione dell'usufrutto.